STATUTO
Art. 1 - Costituzione1. E' costituita in Casale l'associazione dei Comuni senza fini di lucro denominata ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL MONFERRATO; ne fanno parte i Comuni i cui organi competenti ne abbiano deliberata l'adesione e siano in regola con le quote associative.
2. ASSOCIAZIONE riconosce nell'ANCI il riferimento nazionale e regionale dei Comuni e si pone come articolazione provinciale dello stesso sistema associativo.
3. La sede dell'ASSOCIAZIONE è presso il Palazzo Comunale, Via Mameli 12, in Casale Monferrato.
Art. 2 - Finalità
1. L'ASSOCIAZIONE si prefigge i seguenti scopi:
a. Svolgere azione di promozione e tutela delle autonomie locali nel pieno rispetto dell'articolazione della costituzione dello Stato;
b. Svolgere azione di coordinamento dell'indirizzo delle amministrazioni locali a livello sovracomunale e provinciale;
c. promuovere lo studio dei problemi che interessano direttamente gli enti locali e proporre le soluzioni relative, avanzando agli organi responsabili richieste e proposte volte al miglioramento della vita amministrativa degli enti locali;
d. svolgere, direttamente, o tramite terzi azione di informazione degli Enti associati attraverso pubblicazione di notizie, studi, proposte, ecc. che riguardano i medesimi e l'attività dell'ASSOCIAZIONE;
e. assistere gli Enti locali in ogni branca dell'attività amministrativa, in particolare promuovendo forme associative e/o consortili per gestioni comuni;
f. intraprendere e sostenere iniziative, sia sul piano generale che particolare, dirette ad avviare a soluzione i problemi degli Enti locali;
g. organizzare, direttamente o tramite terzi, convegni, corsi e seminari per la formazione e l'aggiornamento dei segretari comunali, dei dirigenti, dei dipendenti comunali e consortili, nonché incontri di studio e di aggiornamento per gli amministratori locali fornire servizi di assistenza amministrativa, tecnica contabile e organizzativa;
h. promuovere, sostenere ed eventualmente coordinare l'attività di associazioni di volontariato, quali le Pro Loco e le Guardie ecologiche o le Protezioni civili od altre, con il fine di assicurare alle strutture, specialmente di piccoli comuni (Guardie comunali, ecc.), sia un supporto tecnico professionalmente specializzato e competente sia la gestione di servizi che diversamente non potrebbero essere organizzati.
Art. 3 - Mezzi finanziari
1. I mezzi finanziari dell'ASSOCIAZIONE sono costituiti dalle quote che verranno annualmente versate dagli enti associati nella misura stabilita dall'assemblea e dai contributi facoltativi.
Art. 4 - Organi dell'ASSOCIAZIONE
1. Sono organi dell'ASSOCIAZIONE:
a. l'Assemblea generale;
b. il Presidente
c. il Consiglio Direttivo.
2. E' organo di controllo il Collegio dei Revisore dei Conti
Art. 5 - Assemblea generale
1. Fanno parte dell'Assemblea Generale
a. i sindaci, o loro delegati, dei comuni aderenti con popolazione fino a 3.000 abitanti;
b. i Sindaci, o loro delegati ed altri 2 rappresentanti di cui almeno uno delle minoranze, per i comuni aderenti con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
2. Possono partecipare all'Assemblea Generale, soltanto con diritto di parola tutti i Consiglieri comunali dei comuni associati.
3. L'assemblea generale si riunisce ordinariamente una volta l'anno ed è presieduta dal Presidente;
4. Spetta all'Assemblea Generale:
a. eleggere nella prima riunione utile alla scadenza del mandato amministrativo;
• il Presidente;
• il Consiglio Direttivo, su liste unitarie o su liste contrapposte;
• i Revisori dei Conti;
b. approvare il bilancio e il conto consuntivo nonché le quote associative e deliberare i programmi di attività dell'ASSOCIAZIONE;
c. dibattere e deliberare sui problemi che interessano le autonomie locali in generale e degli associati in particolare;
d. deliberare le modifiche dello Statuto;
e. deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo;
f. i Regolamenti.
g. Potranno essere tenute riunioni straordinarie ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo deliberi o ne venga fatta richiesta dai membri dell'Assemblea in rappresentanza di almeno un terzo degli enti associati. Le riunioni saranno valide in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà degli Enti associati ed in seconda convocazione con qualsiasi numero.
h. Le deliberazioni verranno prese a maggioranza; per modifiche allo Statuto è necessaria l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei membri assegnati.
Art. 6 - Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto:
a. dal Presidente;
b. da sei membri eletti dall'Assemblea Generale in rappresentanza dei Comuni, di cui almeno 4 dovranno essere Sindaci.
2. Del Consiglio Direttivo possono far parte, senza diritto di voto, esperti scelti dall'Assemblea Generale in numero non superiore a tre.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con avviso scritto o telegramma contenente l'ordine del giorno. Esso può essere convocato altresì su richiesta scritta di almeno tre componenti.
4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, non sono valide se non interviene almeno la metà dei componenti, in prima convocazione, ed almeno un terzo dei componenti, in seconda convocazione.
5. Le deliberazione del Consiglio Direttivo vengono approvate con voto favorevole dalla maggioranza dei votanti.
6. Spetta al Consiglio Direttivo:
a. proporre le quote a carico degli enti associati;
b. predisporre il bilancio e il conto consuntivo per l'Assemblea;
c. programmare e gestire l'attività dell'ASSOCIAZIONE secondo gli indirizzi dell'Assemblea generale;
d. nominare il Segretario dell'ASSOCIAZIONE ed eventualmente il responsabile del Centro Servizi di cui all'art.11;
e. assumere e nominare il personale dell'ASSOCIAZIONE.
Art. 7 - Presidente
1. Il Presidente rappresenta l'ASSOCIAZIONE in ogni rapporto, presiede l'Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo di cui fa parte.
2. In casi di assolta urgenza può assumere provvedimenti di ordinaria amministrazione che debbono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo, nella prima riunione. Firma gli atti dell'ASSOCIAZIONE, i mandati di pagamenti e gli atti contabili.
3. Per una migliore organizzazione dell'attività dell'ASSOCIAZIONE può delegare ai componenti del Comitato Direttivo particolari mansioni.
4. Le funzioni vicarie del Presidente vengono assegnate dal Presidente stesso ad un Sindaco componente il Direttivo.
Art. 8 - Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea generale.
2. Essi presenteranno la loro relazione sul conto consuntivo all'Assemblea.
Art. 9 - Gratuità e durata degli incarichi
1. Il Presidente, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica per la durata del mandato amministrativo possono essere riconfermati e, comunque, esercitano le loro funzioni fino alla nomina dei successori.
2. Le funzioni di Presidente e di componente del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti sono gratuite.
3. I membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti che decadono dalla carica di Sindaco o Consigliere continuano ad esplicare la loro attività negli organi fino alla loro sostituzione.
Art. 10 - Comitato di studio e proposta
1. Presso l'ASSOCIAZIONE è costituito un comitato di studio e proposta di cui fanno parte i Segretari Comunali e i Dirigenti dei Comuni associati che ne fanno domanda.
2. Il Comitato assiste l'ASSOCIAZIONE con attività di consulenza, coordinamento delle gestioni amministrative e proposte di miglioramento del funzionamento dei servizi comunali.
3. Il Comitato si da autonome regole di funzionamento.
Art. 11 - Centro Servizi dell'Associazione dei Comuni del Monferrato
1. Nell'espletamento delle attività di cui alla lettera g) dell'art. 2 del presente Statuto l'Associazione opererà attraverso una propria sezione interna, denominata Centro Servizi dell'Associazione.

